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La conoscenza di elementi legislativi che regolano il mercato delle macchine e quindi degli apparecchi di sollevamento è fondamentale per evitare di commettere errori che si pagheranno a caro prezzo! Lo scopo di questa sezione dedicata alla legislazione è quello di avviare un forum di discussione on line. Prima sono però importanti alcune precisazioni.
Dal mese di settembre 1996 è stata recepita in Italia la Direttiva 89/392/CEE comunemente nota come DIRETTIVA MACCHINE. Questa Direttiva riguarda sia le macchine che i componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente o congiuntamente ad altre macchine. Cioè nel caso degli apparecchi di sollevamento il carrello è considerato una macchina che può essere venduta separatamente o congiuntamente ai ponti del carroponte o della gru a cavalletto.
Le macchine ed i componenti di sicurezza prima di essere immessi sul mercato devono essere rispondenti ai requisiti essenziali dell’allegato I della Direttiva o alle norme armonizzate che li riguardano ed i cui riferimenti sono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale". Verificata la rispondenza, essi devono essere accompagnati da una dichiarazione CE di conformità e per le "macchine" è richiesta anche l’apposizione della marcatura CE.
La Direttiva Macchine prevede tre differenti tipi di dichiarazione di conformità:
1. Dichiarazione CE di conformità per le macchine;
2. Dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; (questo tipo di dichiarazione viene compilato solo quando la macchina è destinata ad essere incorporata od assemblata con altre macchine e non può funzionare da sola);
3. Dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicurezza.
Quindi il carrello della gru deve essere dotato della dichiarazione del fabbricante in quanto è una macchina che può funzionare solo se assemblata con i ponti, la gru (a ponte o a cavalletto) deve avere invece il certificato di conformità. La direttiva macchine prevede anche una dichiarazione di conformità per il limitatore di carico, che è un componente di sicurezza che ha lo scopo di impedire all'apparecchio di sollevamento di sollevare oltre il 10% (o il 25% a seconda della sua taratura) in più della portata massima.
Acquisto di apparecchi di sollevamento usati.
La Direttiva Macchine non si applica normalmente alle Macchine costruite prima del 21 settembre 1996, per cui gli apparecchi di sollevamento messi in servizio precedentemente a tale data non devono subire adeguamenti. Qualora tali apparecchi debbano subire modifiche sostanziali quali la variazione dello scartamento, l'aggiunta sul carrello di un paranco ausiliario o la variazione di portata, devono essere considerati come macchine nuove e come tali adeguati alla Direttiva Macchine. I costi dell'adeguamento sono molto alti per cui piuttosto che modificare potrebbe convenire acquistare una macchina nuova.
Pertanto non conviene acquistare una macchina usata con l'intenzione successivamente di modificarla per adattarla alle proprie esigenze
Non conviene acquistare una macchina usata sprovvista di documenti (mancanza del libretto, del numero di matricola ISPESL ecc.), si rischierebbe di spendere successivamente molto danaro per adeguarla alla Direttiva Macchine
In ogni caso, volendo acquistare vendere o modificare un apparecchio di sollevamento è consigliabile fare una richiesta a questo studio di progettazione.
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